Art. 26 TUSG Indennità di trasferta e spese di spedizione

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. L’indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l’urgenza.

2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l’indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.

3. L’indennità di trasferta è corrisposta dall’erario; le spese di spedizione sono a carico dell’erario.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.