Art. 259 TUSG Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è gratuita.
Nota all’art. 259:
- La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa” ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2000, n. 173.
L’art. 5, comma 3, così recita:
“3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l’avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto.”.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.