Art. 258 TUSG Modalità di pagamento

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l’applicazione di marche da bollo sull’atto introduttivo.

2. Il funzionario addetto all’ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell’ufficio, e attesta l’avvenuto versamento sull’atto introduttivo.

3. Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all’articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.