Art. 229 TUSG Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per l’importo previsto dall’articolo 12 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’ufficio non effettua l’iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.
Nota all’art. 229:
- Si riporta il testo dell’art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973:
“Art. 12-bis. (Importo minimo iscrivibile a ruolo). - 1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall’art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.”.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.