Art. 228 TUSG Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all’invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attività per le notifiche all’estero.

2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.
Nota all’art. 228:
- Per il testo dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, v. nota alle premesse.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.