Art. 211 TUSG Quantificazione dell’importo dovuto

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. In applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all’ufficio quantifica l’importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali... per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell’importo complessivo.

2. Il funzionario addetto all’ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d’ufficio o su istanza di parte.(12)

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Note di aggiornamento

Aggiornamento (12)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l’art. 1, comma 372) che “Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.