Art. 210 TUSG Discarico automatico

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l’eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo dell’annullamento del credito previsto dall’articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Note all’art. 210:
- Si trascrive il testo dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1999:
“3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.”.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario. Si trascrive il testo dell’art. 265, comma 3:
“L’annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni è ordinato su proposta documentata dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministero delle finanze su conforme parere dell’avvocatura erariale, per le partite d’importo superiore alle lire 5.000.000 e per le partite superiori alle lire 40.000.000 su conforme parere dell’avvocatura stessa e del Consiglio di Stato.”.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.