Art. 21 TUSG Calcolo delle distanze

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell’indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l’atto deve essere eseguito.

2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l’ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.