Art. 20 TUSG Indennità di trasferta

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. L’indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall’edificio in cui ha sede l’ufficiale giudiziario.

2. L’indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell’atto.

3. L’importo dell’indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.