Art. 199 TUSG Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all’ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.