Art. 198 TUSG Determinazione delle regole tecniche telematiche

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l’anticipo, il versamento, l’eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
Nota all’art. 198:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001, vedi nota all’art. 190.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.