Art. 162 TUSG Attività dell’ufficio

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. L’ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall’erario, le spese prenotate a debito, l’importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.