Art. 162 TUSG Attività dell’ufficio
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. L’ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall’erario, le spese prenotate a debito, l’importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.