Art. 160 TUSG Funzioni sottoposte ad annotazioni
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. I pagamenti dell’erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.
1. I pagamenti dell’erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.
Testo in vigore dal 1° luglio 2002
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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