Art. 141 TUSG Onorario e spese del difensore
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell’articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell’ordine; gli importi sono ridotti della metà.
Nota all’art. 141:
Per il testo dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, v. nota all’art. 138.