Art. 139 TUSG Funzioni della commissione

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l’istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.

2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l’obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.