Art. 130 TUSG Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.(80)(102)

Testo in vigore dal 4 dicembre 2025

Note di aggiornamento

Aggiornamento (80)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 1 luglio 2022, n. 166 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002”.

Aggiornamento (102)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre - 2 dicembre 2025, n. 179 (in G.U. 1ª s.s. 03/12/2025, n. 49), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.