Art. 130-bis TUSG Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell’impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio.

1-bis. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: “e sino al 1° gennaio 2019” sono soppresse.

2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Testo in vigore dal 5 dicembre 2023

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.