Art. 83 T.U. Sicurezza Lavori in prossimità di parti attive

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

Testo in vigore dal 20 agosto 2009

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.