Art. 81 T.U. Sicurezza Requisiti di sicurezza

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106.

Testo in vigore dal 20 agosto 2009

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.