Art. 296 T.U. Sicurezza Verifiche

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Il datore di lavoro provvede affinchè le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
Nota all’art. 296:
- Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001, si veda nota all’art. 86.

Testo in vigore dal 15 maggio 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.