Art. 296 T.U. Sicurezza Verifiche
Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
1. Il datore di lavoro provvede affinchè le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
Nota all’art. 296:
- Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001, si veda nota all’art. 86.