Art. 291 T.U. Sicurezza Obblighi generali

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all’articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinchè:
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Testo in vigore dal 15 maggio 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.