Art. 137 T.U. Sicurezza Manutenzione e revisione

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.(6)

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

Testo in vigore dal 20 agosto 2009

Note di aggiornamento

Aggiornamento (6)

Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l’art. 81, comma 1) che “All’articolo 137, comma 1, del decreto, le parole: ”Il responsabile di cantiere“ sono sostituite dalle seguenti: ”Il preposto“.”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.