Art. 135 T.U. Sicurezza Marchio del fabbricante

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

Testo in vigore dal 15 maggio 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.