Art. 135 T.U. Sicurezza Marchio del fabbricante
Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.