Art. 115 T.U. Sicurezza Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria sono:
a) parapetti;
b) reti di sicurezza.

2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.

3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.

4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4, e all’articolo 116.

Testo in vigore dal 31 dicembre 2025

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.