Art. 110 T.U. Sicurezza Luoghi di transito
Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.