Art. 110 T.U. Sicurezza Luoghi di transito

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.

Testo in vigore dal 15 maggio 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.