Art. 50-bis TUPI Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all’estero
Testo unico pubblico impiego – D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
1. In considerazione di quanto disposto dall’articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all’articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all’estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale