Art. 50-bis TUPI Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all’estero

Testo unico pubblico impiego – D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

1. In considerazione di quanto disposto dall’articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all’articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all’estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale

Testo in vigore dal 27 aprile 2012

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.