Art. 44 TUPI Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro

Testo unico pubblico impiego – D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

(Art.48 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.l6 del d.lgs n.470 del 1993)

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell’organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.
Nota all’art. 44:
- Per il testo vigente dell’art. 2, comma 1, lettera a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note alle premesse.

Testo in vigore dal 24 maggio 2001

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.