Art. 65 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 64 T. U. 1926)
1. Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell’ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podestà che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.