Art. 64 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 63 T. U. 1926)

1. Salvo quanto è stabilito dall’articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

2. In mancanza di regolamenti il podestà provvede sulla domanda degli interessati.

3. Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario e, se occorrre, l’ufficio del genio civile. 44a

Testo in vigore dal 13 settembre 1977

Note di aggiornamento

Aggiornamento (44a)

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, numero 12) l’attribuzione ai Comuni della funzione relativa ai “provvedimenti del prefetto ai sensi dell’art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.