Art. 224 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 229 T. U. 1926)
1. L’art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato.
2. I ricorsi, che all’atto di pubblicazione del testo unico approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 fossero stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del prefetto.