Art. 222 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
1. Entro un quinquennio dall’entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell’art. 73.
2. Esse saranno comunicate al prefetto della provincia - dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico - il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.
3. Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l’autorizzazione è valida per tutto il Regno.
4. Contro il divieto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell’interno, che decide, sentita la commissione di cui all’art. 73.
5. Il Ministro dell’interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.
6. Anche per queste produzioni si applica il disposto dell’articolo 74.