Art. 211 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

1. È vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l’autorizzazione del Ministro dell’interno.

2. È altresì vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato, partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l’autorizzazione del Ministro dell’interno.(50)

Testo in vigore dal 11 luglio 1985

Note di aggiornamento

Aggiornamento (50)

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato l’illegittimità “costituzionale degli artt. 274 cod. pen. e 211 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U. leggi di Pubblica sicurezza)”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.