Art. 210 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 215 T. U. 1926)
1. Salvo quanto è disposto dall’articolo precedente, il prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un’attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.
2. Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.
3. Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al Ministro dell’interno.
4. Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.(34)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (34)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 114 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato l’illegittimità “costituzionale dell’art. 215 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, e dell’art. 210 del successivo Testo unico delle medesime leggi, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773”.