Art. 17-sexies TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

1. Per le violazioni previste dagli articoli 17- bis e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all’art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.(58)

Testo in vigore dal 5 agosto 1994

Note di aggiornamento

Aggiornamento (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.