Art. 17-quinquies TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto.(58)(60)

Testo in vigore dal 13 aprile 1995

Note di aggiornamento

Aggiornamento (58)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Aggiornamento (60)

La Corte Costituzionale con sentenza 23 marzo - 7 aprile 1995, n. 115 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/1995, n. 15) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 17-quinquies del testo unico di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), introdotto dall’art. 3, primo comma, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), nella parte in cui prevede che è presentato al prefetto, anziché all’ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84, 111 (limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, del testo unico menzionato, nonché 180 del regolamento per l’esecuzione del medesimo testo unico, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.