Art. 162 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 164 T. U. 1926)

1. I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all’ammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l’obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell’articolo precedente, di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.(29)

2. I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all’autorità predetta.(29)

Testo in vigore dal 9 giugno 1963

Note di aggiornamento

Aggiornamento (29)

La Corte Costituzionale 24 - 30 maggio 1963 n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 08/06/1963, n. 153) ha dichiarato “in riferimento agli articoli 13 e 16 della Costituzione:
a) l’illegittimità delle norme contenute nel secondo comma dell’art. 162 della legge di pubblica sicurezza e nella parte del primo comma dell’articolo stesso là dove è detto ”che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario".

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.