Art. 157 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 158 T. U. 1926)

1. Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé mediante l’esibizione della carta di identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l’autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.(18)
Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità.(18)
L’autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell’autorità stessa.(18)

2. I contravventori sono puniti con l’arresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.

Testo in vigore dal 24 giugno 1956

Note di aggiornamento

Aggiornamento (18)

La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 23 giugno 1956, n. 2 (in G.U. 1ª s.s. 23/06/1956, n. 155) ha dichiarato l’illegittimità “costituzionale:
a) del primo comma dell’art. 157 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con decreto 18 giugno 1931 n. 773, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette;
b) dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.