Art. 140 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 141 ’Ì. U. 1926)
1. I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da L. 2000 e 6000.
(Art. 141 ’Ì. U. 1926)
1. I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da L. 2000 e 6000.
Testo in vigore dal 11 luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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