Art. 136 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 137 T. U. 1926)
1. La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.
2. Comma abrogato dal D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.
3. La revoca della licenza importa l’immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall’ufficio.
4. L’autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.