Art. 119 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 120 T. U. 1926)
1. Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’Amministrazione dello Stato.