Art. 118 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 119 T. U. 1926)
1. L’osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dall’osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.
2. Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.