Art. 118 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 119 T. U. 1926)

1. L’osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dall’osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.

2. Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.