Art. 78 T.U. Postale Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Obbligo delle imprese dei servizi pubblici automobilistici

2. Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l’obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali.
Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l’accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio personale.
Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità, da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale.
Qualora l’Amministrazione riconosca che l’esercente la linea automobilistica non è in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l’Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei servizi citati.

Testo in vigore dal 8 novembre 1989

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.