Art. 76 T.U. Postale Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d’oneri
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella d’oneri qualunque ne sia l’origine o la destinazione e con tutte le corse, autorizzate dalla competente amministrazione, che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riterrà opportuno di utilizzare.