Art. 345 T.U. Postale Prove di esame

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Le prove di esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione sono costituite da:
1) per i certificati di cui alle lettere a) e b) dell’art. 341, prove scritte, pratiche ed orali;
2) per i certificati di cui alle lettere c), c1), d), d1), e), e1), e2), f), f1), prove pratiche ed orali;
3) per la patente di cui alla lettera g) prove scritte e pratiche.
Nel regolamento sono specificati i programmi di esame, le modalità delle prove, le condizioni per il conseguimento dei titoli di abilitazione.
Possono essere esonerati dagli esami per il conseguimento del certificato di cui all’art. 341, lettera c2), ricorrendo le condizioni stabilite nel regolamento, coloro che, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato gli esami per il conseguimento del brevetto di pilota civile, l’esito favorevole dei quali deve risultare da attestazione formale del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile.(39)

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Note di aggiornamento

Aggiornamento (39)

- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l’art. 218, comma 2) che “Dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156”.
- Il regolamento di cui all’art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 è stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.