Art. 342 T.U. Postale Abilitazione degli operatori delle stazioni costiere
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelegrafiche, è necessario il possesso del certificato di radiotelegrafista di 1ª o 2ª classe o speciale.
Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelefoniche, è necessario il possesso del certificato di radiotelefonista, generale o limitato, a seconda della potenza della stazione.(39)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l’art. 218, comma 2) che “Dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156”.
- Il regolamento di cui all’art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 è stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.