Art. 16 T.U. Postale Franchigia postale e telegrafica

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.
Spetta, altresì, la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.

Testo in vigore dal 4 maggio 1973

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.