Art. 15 T.U. Postale Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. È vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e telegrafiche, nonché riduzioni delle medesime ed agevolazioni tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente decreto.

Testo in vigore dal 4 maggio 1973

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.