Art. 36 TUSMA Comunicati di organi pubblici

Testo unico dei servizi di media audiovisivi – D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208

1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, possono chiedere ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici, alle emittenti... radiofoniche, o alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la trasmissione gratuita di brevi comunicati. I suddetti soggetti sono obbligati a trasmetterli.
Analoga richiesta può essere effettuata ai fornitori dei servizi di media a richiesta, che, in tal caso, sono obbligati a inserirli nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.

2. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è obbligata a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli stessi, facendo precedere e seguire le trasmissioni dall’esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri,.

contestualmente comunicata alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha effetto immediato.

Testo in vigore dal 2 maggio 2024

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.