Art. 30 TUSMA Tutela dei diritti fondamentali

Testo unico dei servizi di media audiovisivi – D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208

1. La programmazione predisposta dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati oppure apologia degli stessi, in particolare:

2. Con apposito regolamento dell’Autorità sono definiti criteri vincolanti idonei a prevenire nella programmazione la violazione dei divieti di cui al comma 1.

3. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui al comma 1 e dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g).

Testo in vigore dal 2 maggio 2024

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.