Art. 20 TUSMA Trasmissioni simultanee

Testo unico dei servizi di media audiovisivi – D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208

1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici che diffondono in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell’Autorità.

Testo in vigore dal 25 dicembre 2021

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.