Art. 20 TUSMA Trasmissioni simultanee
Testo unico dei servizi di media audiovisivi – D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208
1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici che diffondono in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell’Autorità.